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IMPOSTE DIRETTE E INDIRETTE

SERVIZI E FISCALITÀ

IMPOSTE DIRETTE E INDIRETTE

Tra le imposte che gravano sulle auto, le principali sono:

IMPOSTE DIRETTE (IRPEF, IRES, IRAP) disciplinate dall’art. 164 del TUIR (DPR 917/86). Pone alcune limitazioni alla deducibilità dei costi.

IMPOSTE INDIRETTE (IVA) disciplinate dall’art. 19-bis1 del DPR 633/72. Pone alcune limitazioni alla detraibilità dell’IVA.
Su entrambi i fronti, la normativa stabilisce in maniera perentoria quali sono i veicoli e le relative fattispecie di utilizzo per le quali è consentita la piena deducibilità dei costi e la piena detraibilità dell’IVA.

I veicoli in relazione ai quali la norma consente la piena deducibilità dei costi sono quelli:

  • non compresi nell’articolo 164 del TUIR, ossia veicoli diversi da autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli.
    Ad esempio, i costi sono pienamente deducibili per autobus, autocarri, trattori stradali, autoveicoli per trasporti specifici o per usi speciali, autotreni, autoarticolati ed autosnodati, mezzi d’opera, etc.;
  • destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa.
    In questa categoria rientrano quelli “indispensabili”, vale a dire quelli senza i quali l’attività d’impresa non può essere in alcun modo esercitata.
    Si considerano tali, ad esempio, le autovetture utilizzate dalle imprese di autonoleggio, da quelle di scuola guida o di onoranze funebri;
  • adibiti ad uso pubblico, destinazione che deve essere riconosciuta attraverso un atto della Pubblica Amministrazione.
    In tale categoria rientrano, ad esempio, i veicoli utilizzati dal titolare della licenza per l’esercizio del servizio di taxi.

La deducibilità è invece parziale per i restanti veicoli, non rientranti nelle categorie sopra evidenziate e per i quali c’è una presunzione assoluta di promiscuità di utilizzo.

*ossia i veicoli stradali a motore diversi da trattori agricoli o forestali, normalmente adibiti al trasporto stradale di persone o beni la cui massa massima autorizzata non supera 3.500 Kg e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto .

I veicoli in relazione ai quali la norma consente la piena detraibilità dell’IVA sono quelli:

  • non compresi nell’art. 19-bis1 del DPR 633/72, ossia trattori agricoli o forestali, e veicoli normalmente adibiti al trasporto stradale di persone o beni la cui massa massima autorizzata supera 3.500 Kg e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto;
  • compresi nell’art. 19-bis1 del DPR 633/72* ed utilizzati esclusivamente nell’esercizio dell’impresa, dell’arte e della professione.
    La legge finanziaria 2008 ha introdotto la possibilità di detrarre l’IVA al 100% (in luogo del 40%) se viene dimostrato l’uso esclusivo del veicolo per soli fini aziendali.
    Rientrano in questa categoria, ad esempio, i veicoli utilizzati dal titolare della licenza per l’esercizio del servizio taxi. Attualmente è difficile che ci si avvalga di questa facoltà, perché non è facilmente dimostrabile che le auto siano utilizzate esclusivamente per fini aziendali;
  • compresi nell’art. 19-bis1 del DPR 633/72* e che formano oggetto dell’attività propria dell’impresa, ovvero i soli veicoli il cui impiego qualifica e realizza l’attività normalmente esercitata (come le attività di commercio, noleggio o locazione finanziaria di auto);
  • compresi nell’art. 19-bis1 del DPR 633/72* e detenuti da agenti e rappresentanti di commercio;
  • compresi nell’art. 19-bis1 del DPR 633/72* e assegnate dall’azienda al proprio dipendente in uso promiscuo, con addebito al dipendente stesso (con una fattura soggetta ad IVA) di un corrispettivo almeno pari al valore del fringe benefit.

La detraibilità è invece parziale per i restanti veicoli, non rientranti nelle categorie sopra evidenziate e per i quali opera una specifica limitazione forfetaria.

*ossia i veicoli stradali a motore diversi da trattori agricoli o forestali, normalmente adibiti al trasporto stradale di persone o beni la cui massa massima autorizzata non supera 3.500 Kg e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto.