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TABELLA FISCALE DI SINTESI

Qui in basso la tabella fiscale in cui viene illustrato per ogni categoria professionale la deducibilità del canone e la detraibilità dell’iva per le varie formule di gestione dell’auto. Queste variano non solo a seconda della categoria professionale presa in considerazione, ma anche a seconda dell’uso che si fa dei veicoli:

  • strumentale (le auto sono oggetto dell’attività propria dell’impresa e in assenza di esse non può essere esercitata l’attività aziendale)
  • promiscuo
  • non strumentale

Fringe Benefit (auto in uso promiscuo a dipendente per la maggior parte del periodo d’imposta)

  • non vale per le auto assegnate ad amministratori di società
  • non è soggetto al limite massimo di deducibilità di 3.615,20 € annui

Tabella Fringe Benefit ACI su Gazzetta Ufficiale (aggiornamento 22/12/2016)

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Costo Canone Deducibilità Imposte Dirette Detraibilità IVA
Esercenti Arte oProfessione inForma individuale Bene 20%
(fino a max euro 3.615,20 con ragguaglio annuo per non più di un veicolo o di un veicolo per ciascun socio o associato nel caso di attività svolta in forma associata)
40%
Servizi 20%
Agenti e Rappresentanti Bene 80%(fino a max euro 5.165,00 da ragguagliare ad anno) 100%
Servizi 80%
Imprese: Uso promiscuo a Dipendenti (Fringe Benefit) * Bene 70% 40% e al * 100%se il corrispettivo addebitato al dipendente risulta di un ammontare almeno pari al fringe benefit
Servizi 70%
Imprese: Uso Ordinario Non Strumentale (ditta individuale,auto pool,…) Bene 20%(fino a max euro 3.615,20 da ragguagliare ad anno) 40%
Servizi 20%
Imprese :Uso Strumentale ** (società di noleggio, scule guida, concessionarie, taxi,….)e/o Autocarri *** (indipendentemente dall’uso) Bene 100% 100%
Servizi 100%
* Nella determinazione del reddito di lavoro dipendente, si considera il 30% del costo forfettario dell’auto ricevuta in uso promiscuo dal datore di lavoro, risultante dall’applicazione delle tabelleAci rapportato ad una percorrenza annua di 15000km. Il periodo di assegnazione dovrà avere una durata -anche non continuativa- non inferiore alla metà più uno dei giorni che compongono il periodo di imposta del datore di lavoro.** Con risoluzione della Agenzia delle Entrate n.59 del 23/03/2007, il Ministero delle Finanze ha voluto circoscrivere tale tipologia d’uso in caso di autovetture ai soli soggetti economici che – senza l’impiego di tali autovetture – non sarebbero in grado di svolgere la loro attività caratteristica ed abituale.*** L’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento del 06/12/2006 n.184192/2006, ha definito i criteri per individuare i cosidetti “finti autocarri” così come previsto nel Luglio 2006 con il Decreto Bersani. Si rimanda all’apposita sezione fiscale per i dettagli.

NORMATIVA PER INDIVIDUARE I “FINTI AUTOCARRI”

Sul trattamento fiscale dei cosiddetti “finti autocarri” (tipicamente SUV di grossa cilindrata immatricolati come autocarro anziché come autovetture per evidenti risparmi fiscali), l’Agenzia delle Entrate con il provvedimento del 06/12/2006 n. 184192/2006  ha fissato i criteri per individuare i veicoli immatricolati come autocarro esclusivamente per motivi di convenienza fiscale.

I criteri con i quali il provvedimento individua gli autocarri incriminati sono i seguenti:

  1. Il codice carrozzeria del veicolo deve essere F0 (effe zero);
  2. Il numero dei posti deve essere di almeno 4;
  3. un rapporto tra la potenza del motore (Pt), espressa in KW, e la portata (P) del veicolo, ottenuta quale differenza tra la massa complessiva (Mc) e la tara (T), espressa in tonnellate, uguale o superiore a 180, secondo la formula di seguito indicata:

Pt (Kw)

I = ———– > o uguale 180

Mc – T (t)

Tutti i dati appena citati sono riportati sulla carta di circolazione, per cui tutti i possessori di autocarri possono verificare se rientrano nella stretta, in particolare segnaliamo che il codice carrozzeria è visibile sulla carta di circolazione al punto J.2 e, nel caso sia F0, solitamente è accompagnato dalla scritta FURGONE.

In sostanza agli autocarri che rispondono a tutti i tre parametri qui sopra riportati verrà applicata la disciplina fiscale prevista per le autovetture.

Il problema è che risultano in circolazione diversi “finti autocarri” sulla cui carta di circolazione sono riportati in realtà codici carrozzeria diversi da F0 (ma ad esempio G1 o AF) dovuti ad una passata immatricolazione come esemplari unici.

In ogni caso, proprio perché i criteri possono sembrare insufficienti ad eliminare del tutto il problema , l’Agenzia delle Entrate, nel provvedimento, si riserva di emanare anche in seguito altri criteri per focalizzare meglio il campo di azione del provvedimento.

Il 15/03/2007 l’Agenzia Entrate ha emanato ulteriori chiarimenti in merito all’applicazione pratica della normativa.

In sostanza: ai veicoli N1 per i quali applicano le tasse automobilistiche relative alle autovetture si applicano pure le scadenze delle autovetture.